Sul piano casa della Regione Lazio da correggere non soltanto le norme in materia di paesaggio e di aree protette, ma anche le modifiche alla legge regionale 36/1987, perché inapplicabili e di dubbia costituzionalità

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Nel minestrone legislativo approvato ad agosto del 2010 con il nome di Piano Casa, sono state introdotte delle modifiche alle leggi regionali esistenti, delle quali è incerta non solo la costituzionalità, ma anche l’applicabilità. Le modifiche agli articoli 1 e 1bis della legge 36/1987 stabiliscono per i piani urbanistici esecutivi, nel caso in cui siano conformi alla strumentazione urbanistica generale, due procedure in esplicito contrasto tra di loro, senza precisare in quale caso vada applicata una o l'altra.

In base all’articolo 1, infatti, devono essere adottati dall’Amministrazione comunale, pubblicati ai fini della presentazione delle osservazioni e successivamente trasmessi alla Regione e infine approvati con una delibera della Giunta comunale.
In base all’articolo 1-bis, invece, gli stessi piani attuativi, se conformi al PRG, devono essere approvati direttamente dalla Giunta e, come dice letteralmente la norma, senza applicare le procedure dell’articolo 1, richiamate sopra.

Una modifica legislativa di questo tipo non soltanto lascia le amministrazioni locali in una grande incertezza,  ma introduce nell’ordinamento regionale una disposizione incostituzionale. La Consulta ha già censurato, infatti, con la sentenza 343/2005 una legge regionale, la 34/1992 della regione Marche, che non prevedeva la trasmissione alla Regione di quei piani urbanistici esecutivi, che era facoltà dei Comuni  approvare direttamente perché conformi al piano regolatore generale. Il motivo della censura, tuttora valido, è l’assunto in base al quale l’articolo 24 della legge statale n. 47/1985, che prevede la trasmissione alla regione dei piani urbanistici attuativi, “assume il carattere di principio fondamentale”.

Per questa ragione, nel corso dell’esame della proposta di legge della Giunta regionale (la n.340)  abbiamo presentato  degli emendamenti alla legge 36/1987, (così come modificata dalla legge 10/2011 "Piano casa"), con i quali, tra le altre cose, chiediamo l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 1-bis, che non soltanto contiene una disposizione di dubbia applicazione, ma cancella anche l’obbligo, derivante da un principio riconosciuto come fondamentale dalla Corte Costituzionale, di trasmettere comunque i medesimi piani alla Regione.

Si discuteranno domani: ci auguriamo che l'Assossore Ciocchetti voglia, almeno questi, prenderli attentamente in esame e valutarli favorevolmente.

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